Articolo 9 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 giugno 2005
>
Versione
4 luglio 2015
Art. 9. Intesa di filiera 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.
L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ((...)) .
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale.
Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Entrata in vigore il 4 luglio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente