Articolo 1 del Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4
Articolo 2
Versione
12 gennaio 2023
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Versione
28 febbraio 2023
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 14)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023 ".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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