Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 gennaio 1972
Art. 5.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1972
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