Art. 5.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.