Art. 10.
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.