Art. 4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza 1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a) atto di nascita;
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ".
a) atto di nascita;
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ".