Articolo 8 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
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25 giugno 2014
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19 agosto 2014
Art. 8. (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) 1. All' articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,")) ;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.".
2. Gli incarichi di cui all' articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012 , come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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