Articolo 23 ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Articolo 23 bisArticolo 23 quater
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Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) .
3. Fermi restando l' articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , l' articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e l' articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che la presente modifica decorre dal 12 novembre 2014. ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3-quater) che "La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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