Articolo 23 quinquies del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Articolo 23 quaterArticolo 29
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19 agosto 2014
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1 marzo 2015
Art. 23-quinquies. (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico) 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il ((31 dicembre 2015)) , non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il ((30 settembre 2015)) . In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all' articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 , stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2.
Entrata in vigore il 1 marzo 2015
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