Articolo 10 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Articolo 9Articolo 11
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25 giugno 2014
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19 agosto 2014
Art. 10. (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) 1. L' articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' abrogato.
2. L' articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.".
(( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , le parole: "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica" ))
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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