2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 , relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all' articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 .
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti";
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";
2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "dieci";
2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio";
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";
2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";
2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;";
2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall' articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 ".
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei anni.
3-quater. All' articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 , le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all' articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere".
3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 .
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all' articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono effettuate entro il ((31 ottobre 2015)) .