Articolo 6 del Regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704
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Versione
6 agosto 1943
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Versione
24 luglio 1946
Art. 6.

I compiti domandati alla Gioventu' italiana del littorio (G.I.L.) sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale a seconda della rispettiva competenza. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.lgs. 31 maggio 1946, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che "La Scuola marinara "Caracciolo", istituita, in Sabaudia con la legge 1° luglio 1940, n. 1210 , e' posta, a modifica di quanto previsto dall' art. 6 del R. decretolegge 2 agosto 1943, n. 704 , alla dipendenza del Ministero della marina."
Entrata in vigore il 24 luglio 1946
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