Articolo 16 del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 gennaio 1993
Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1993
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