Articolo 3 quater del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
Articolo 3 terArticolo 3 quinquies
Versione
25 marzo 1993
Art. 3-quater. (( 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si considerano pendenti anche le controversie di cui all' articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non e' stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente