Art. 11. 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole societa' controllate agli enti e societa' controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
(( 2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta e' effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta piu' elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza e' aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'articolo 10. )) 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
(( 2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta e' effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta piu' elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza e' aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'articolo 10. )) 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.