Articolo 3 bis del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
Articolo 3Articolo 3 ter
Versione
25 marzo 1993
Art. 3-bis. (( 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, all' articolo 26 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della meta' dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della meta' della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte gia' corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competen- te e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo e' differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della meta' del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la meta' del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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