Articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Articolo 14Articolo 15 bis
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25 giugno 2016
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21 agosto 2016
Art. 15. Piano riequilibrio finanziario 1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714 , ((al primo periodo, le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015" e, al)) secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
2. All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , dopo il comma 714 e' aggiunto il seguente:
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 , per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 . Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 .».
Entrata in vigore il 21 agosto 2016
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