Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali e turistiche
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all' articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1 , comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
3. All' articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorche' non abbiano proposto il piano di cui all' articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».
3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 , anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del ((31 dicembre 2020)) , al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 , trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.
3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281 , del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.
3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attivita', comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 , e' ridotto nella misura del 50 per cento;
d) all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ".
3-quinquies. All' articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dopo le parole: "non si applica" sono inserite le seguenti: "alle istituzioni culturali, nonche'".
3-sexies. L' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , ha la stessa natura non regolamentare di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3 , della legge 15 novembre 2005, n. 239 , nonche' nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante.
3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia' instaurati e pendenti in base all' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole: "alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede" e le parole: "il rilascio," sono soppresse.