2. Le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 .
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , o di omessa impugnazione degli stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 60.000 euro". ))