Articolo 13 bis del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Articolo 21Articolo 13 ter
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21 agosto 2016
Art. 13-bis. (( (Dilazione del pagamento). )) (( 1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 , puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 gia' precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 .
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , o di omessa impugnazione degli stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 60.000 euro". ))
Entrata in vigore il 21 agosto 2016
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