Art. 43. Enti conferenti 1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e' sostituito dal seguente:
"2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e' aggiunto il seguente:
"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.".
3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e' aggiunto il seguente:
"3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1 , 2 e 3 del presente decreto.".
Note all'art. 43:
- Il testo degli articoli 11 , 12 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (citato in nota all'art. 1), come modificato dal presente decreto, risulta rispettivamente, il seguente:
"Art. 11 (Norme applicabili). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.
2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.
Art. 12 (Statuti). - 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanita'.
Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari.
Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa';
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate".
"Art. 21 (Autorizzazione del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, puo' autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.
2. L'autorizzazione puo' essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi:
a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva; e) altre finalita' di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1 , 2 e 3 del presente decreto".
"2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e' aggiunto il seguente:
"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.".
3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e' aggiunto il seguente:
"3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1 , 2 e 3 del presente decreto.".
Note all'art. 43:
- Il testo degli articoli 11 , 12 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (citato in nota all'art. 1), come modificato dal presente decreto, risulta rispettivamente, il seguente:
"Art. 11 (Norme applicabili). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.
2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.
Art. 12 (Statuti). - 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanita'.
Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari.
Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa';
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate".
"Art. 21 (Autorizzazione del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, puo' autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.
2. L'autorizzazione puo' essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi:
a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva; e) altre finalita' di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1 , 2 e 3 del presente decreto".