Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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1 gennaio 1993
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1 gennaio 1994
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- 1. Corte Cost., sentenza 08/06/1994, n. 224Provvedimento: […] Infine, nella memoria si insiste nella censura relativa all'eccesso di delega in cui sarebbe incorso l'art. 159, secondo comma, dal momento che le fattispecie contenute negli artt. 31 e 36 del testo unico (per cui è previsto il parere vincolante della Banca d'Italia) risulterebbero diverse da quelle regolate negli artt. 21 e 25 del decreto legislativo n. 481 del 1992.Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia·
- esclusione·
- sent. 224/94 h. banca·
- competenze delle regioni a statuto speciale