Provvedimento: […] Il sistema fu riordinato dalla legge 7 marzo 1907, n. 62, che a sua volta conservò l'istituto del ricorso straordinario introducendo alcune importanti innovazioni: la previsione di un termine per proporre il ricorso, la necessità del contraddittorio con l'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato e con gli altri interessati, nonché la possibilità da parte di questi ultimi di proporre opposizione, "nel qual caso il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale” (art. 4, legge 62/1907), snodo cruciale poi riaffermato dall'art. 34 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, testo unico del Consiglio di Stato, che qualificò l'istituto come ricorso "in sede amministrativa". […]
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