Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 gennaio 1972
Art. 9.
Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.
Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per le Regioni.
La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1972
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