Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
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16 giugno 2010
Art. 15. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27, con esclusione dei commi 2 e 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , e relativi allegati.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 », come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento). - 1. (Soppresso);
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. - 6. (Soppresso).
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. - 9. (Soppresso).».
Entrata in vigore il 16 giugno 2010
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