Articolo 12 del Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 gennaio 1993
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Versione
14 marzo 1993
Art. 12.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 14 LUGLIO 1993, N. 222
Entrata in vigore il 14 marzo 1993
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