Articolo 5 - Accordo della Legge 18 febbraio 1999, n. 48
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 marzo 1999
ARTICOLO 5
Il finanziamento delle eventuali attivita' di cooperazione sara' effettuato sulla base del principio di reciprocita' ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:
la Parte ospite si assume:
- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrala assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;
la Pane ospitante si assume:
- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' alle attivita' stesse che organizzera'.
La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, e demandata a successivi Accordi specifici.
I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive Leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania.
In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese legate al trasporto del malato in Patria.
Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalita' di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.
Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorira' l'organizzazione dell'attivita' di tale delegazione secondo i suoi desideri.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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