Articolo 7 - Accordo della Legge 18 febbraio 1999, n. 48
Articolo 6Articolo 8
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9 marzo 1999
ARTICOLO 7
Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo e effettuato tramite l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica d'Albania.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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