Articolo 9 - Accordo della Legge 18 febbraio 1999, n. 48
Articolo 8
Versione
9 marzo 1999
ARTICOLO 9
a. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso puo' essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti.
Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
b. La validita' del presente Accordo sara' automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validita' dello
stesso.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 13 ottobre 1995
in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.




Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica italiana albanese


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 9 marzo 1999