--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
1 gennaio 1973
22 luglio 1976
1 gennaio 1982
15 gennaio 1993
--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
Commentari • 7
- 1. Conciliazione giudizialehttps://www.brocardi.it/
- 2. Art. 71 codice del processo tributariohttps://www.brocardi.it/
- 3. La pubblicità dell’udienza nel processo tributario tra vecchie questioni di legittimità costituzionale e rinnovate istanze di digitalizzazioneAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 29 ottobre 2024
- 4. Circolare del 15/12/1989 n. 58 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 15 dicembre 1989
Sono stati di recente manifestati a questo Ministero, da parte di alcuni contribuenti, dubbi e perplessita\' in ordine alla effettiva sussistenza, nella vigenza dell\'attuale ordinamento tributario, di alcuni oneri di documentazione che vengono normalmente addossati ai soggetti interessati da parte degli Uffici finanziari (Intendenze di Finanza e Uffici del Registro) nell\'ambito dell\'iter procedimentale seguito per la restituzione dell\'imposta di registro illegittimamente percetta. Le doglianze vengono in particolare riferite alla prassi, attualmente seguita, di richiedere agli stessi soggetti che hanno corrisposto l\'imposta e successivamente presentato istanza di rimborso …
Leggi di più… - 5. Circolare del 18/07/1988 n. 7 - Min. Finanze - ContenziosoMin. Finanze · 18 luglio 1988
Nella disciplina concernente il contenzioso tributario, introdotto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la distribuzione della potesta\' giurisdizionale tra le commissioni tributarie e\' riconnessa soltanto alla competenza territoriale il cui criterio di determinazione e\' correlato all\'ufficio finanziario che ha emesso l\'atto impugnato. In proposito, e\' pervenuta notizia a questa Direzione Generale che alcune segreterie dei collegi tributari di primo grado, erroneamente adite dai ricorrenti, provvedono a trasmettere direttamente il reclamo all\'organo ritenuto competente. Al riguardo, l\'Avvocatura Generale dello Stato, con consultiva 23 aprile 1988, n. 22765 cs. 4635/87, ha …
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Giurisprudenza • 41
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sentenza 24/02/2021, n. 1844Provvedimento: […] “ha accolto il ricorso, come in motivazione, dell'Ente creditore perché agli atti del processo non risulta provato che alla Onlus Anfas di Patti siano state devolute somme, in generale, o raccolte in beneficienza N dall'associazione culturale medesima, condannandola al pagamento delle spese di giudizio”. rie x NEI A sostegno dell'invocata riforma adduce 1) che pur avendo accolto integralmente il ricorso, la CTP, non gh riportava nel dispositivo, in violazione dell'art. 20, c. 4, DPR 636/1972, novellato dall'art. 12 DPR 739/1981, 5 si la somma, indicata nella parte narrativa, al pagamento della quale ha condannato i resistenti e ha impedito "e, CS 72 al Comune vittorioso di eseguire la sentenza;Leggi di più...
- art. 12 DPR 739/1981·
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- 2. Trib. Cremona, sentenza 13/03/2024, n. 75Provvedimento: […] l'omessa notifica di atti precedenti; ha rilevato, inoltre, l'indeterminatezza dell'atto con riferimento all'indicazione della fonte normativa e dei criteri di calcolo utilizzati per l'applicazione degli interessi e delle sanzioni applicate. Nel merito, ha invocato l'operatività della compensazione orizzontale del debito contributivo - ai sensi dell'artt. 1241 c.c., dell'art. 20, ultimo comma, del DPR n. 636/1972 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 - con il credito di € 719.470,76 (ovvero € 616.799,61, stando alle conclusioni), asseritamente vantato nei confronti dell'ErarioLeggi di più...
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- 3. Trib. Cremona, sentenza 30/09/2024, n. 309Provvedimento: […] Nel merito, senza contestare specificamente la fondatezza della pretesa sotto il profilo sostanziale, ha invocato la compensazione orizzontale dei tre debiti contributivi - ai sensi dell'artt. 1241 c.c., dell'art. 20, ultimo comma, del DPR n.Leggi di più...
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- art. 17 D.Lgs. n. 241/1997·
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- 4. Trib. Cremona, sentenza 13/03/2024, n. 74Provvedimento: […] l'omessa notifica di atti precedenti; ha rilevato, inoltre, l'indeterminatezza dell'atto con riferimento all'indicazione della fonte normativa e dei criteri di calcolo utilizzati per l'applicazione degli interessi e delle sanzioni applicate. Ha dedotto, altresì, che l' avrebbe “introitato PA contributi spettanti all'avv. erogati da ”, per € 8.164,37 Pt_1 Org_2 complessivi, valevoli ai fini della riduzione degli importi opposti. Nel merito, ha invocato l'operatività della compensazione orizzontale del debito contributivo - ai sensi dell'artt. 1241 c.c., dell'art. 20, ultimo comma, del DPR n. 636/1972 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 - con il credito di € 719.470,76 (ovvero € 616.799,61, stante la doppia indicazione contenuta in ricorso), asseritamenteLeggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2022, n. 37445Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31500-2021 proposto da: RETE RINNOVABILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GOLINO, che la rappresenta e difende; Civile Sent. Sez. U Num. 37445 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 21/12/2022 2 di 14 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3413/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2021. …Leggi di più...
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