Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
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Versione
1 gennaio 1973
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 4. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie

I componenti delle commissioni di primo e di secondo grado debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di eta';
e) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di 20 grado di qualsiasi tipo;
f) avere la residenza in uno dei comuni della circoscrizione per la commissione di primo grado e della provincia per la commissione di secondo grado;
g) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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