Art. 6. Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 5;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;
d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;
e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;
f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante. ((12)) La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze. (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza del 23-31 marzo 1994, n 107(in 1a s.s relativa alla GU del 06.04.1994 n. 15)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta"."
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 5;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;
d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;
e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;
f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante. ((12)) La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze. (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza del 23-31 marzo 1994, n 107(in 1a s.s relativa alla GU del 06.04.1994 n. 15)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta"."