--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
1 gennaio 1973
1 gennaio 1982
15 gennaio 1993
--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
Commentari • 4
- 1. Circolare del 21/06/2010 n. 37 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 21 giugno 2010
[…] - sia stato proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale mediante la presentazione dello stesso alla segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la decisione impugnata, ai sensi dell\'articolo 25 del DPR n. 636 del 1972 (com\'\è ovvio, la proposizione dei ricorsi alla Commissione tributaria centrale \è in ogni caso anteriore al 26 maggio 2000);
Leggi di più… - 2. Circolare del 18/12/1996 n. 291 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIMin. Finanze · 18 dicembre 1996
Premessa Con circolare n. 98/E del 23 aprile u.s. sono stati forniti agli Uffici in indirizzo chiarimenti ed opportuni suggerimenti volti ad agevolare e, sostanzialmente assicurare, attraverso l\'analitica disamina delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, la puntuale difesa dell\'Amministrazione nei giudizi instaurati dinanzi ai nuovi Organi di giurisdizione tributaria. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (che ha reiterato il decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, le cui disposizioni erano contenute nel decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259, che a sua volta, …
Leggi di più… - 3. Circolare del 04/04/1992 n. 3 - Min. Finanze - ContenziosoMin. Finanze · 4 aprile 1992
Con sentenza a Sezioni Unite n. 669 del 27 settembre 1991/20 gennaio 1992 la Corte di Cassazione ha dichiarato applicabile al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il principio contenuto nel comma 1 dell\'art. 327 del codice di procedura civile relativo alla decadenza dall\'impugnazione per decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza. Con tale pronuncia, che si diversifica dall\'opinione espressa da questa Direzione generale con circolari n. 3 del 19 settembre 1986, e n. 1 del 12 febbraio 1987 ha trovato composizione la divergenza sussistente tra la prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie (vd. fra le altre Commissione …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 19/10/1984 n. 10774 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 19 ottobre 1984
In esito alle note che si riscontrano, si osserva quanto segue: 1) Applicabilita\' dell\'art. 327 del C.P.C. nei procedimenti contenziosi di 2 grado e avanti la Comm.ne Tributaria Centrale, oltre che con le impugnative della C.T.C. (decisioni) presso la Suprema Corte di Cass.ne. Nella piu\' recente riunione dei Dirigenti Capi dei Compartimenti delle II.DD., tenuta a..... nei giorni 5 e 6 luglio 1984, il Collegio Ispettivo ha ribadito che la norma contenuta nell\'art. 327 del C.P.C. non e\' applicabile nel contenzioso tributario per quanto attiene ai procedimenti di appello e dinanzi alla Comm.ne Tributaria Centrale. Sono applicabili nella predetta fattispecie le norme specifiche …
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Giurisprudenza • 124
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2019, n. 13622Provvedimento: […] in realtà, il ricorso alla CTC, perchè è quello proposto dal contribuente, o sulle norme citate - perchè il ricorso alla CT.0 era disciplinato dall'art. 25 del dpr 636 del 1972, […] Va rilevato, al riguardo, che anche l'art. 25 del suddetto dpr 636 del 1972 prevede come termine per il ricorso alla CTC quello di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione del dispositivo della sentenza che si intende impugnare. […] in sostanza, si concretizza la tesi del contribuente - non appare avere fondamento, specificando la norma sul ricorso alla CTC applicabile ratione temporis (art. 25 dpr 636 del 1972) il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, […]Leggi di più...
- tardività del ricorso·
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- improcedibilità del giudizio·
- art. 360 c.p.c.·
- termine per ricorso·
- omessa pronuncia·
- D.P.R. n. 636 del 1972·
- notifica sentenza
- 2. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18092Provvedimento: […] Il motivo e infondato, posto che l'impugnazione è stata validamente proposta con il deposito tempestivo del ricorso, e ciò impedisce il passaggio in giudicato. L'art 25 comma 4 del DPR 636/1972, ratione temporis vigente, non pone nessun termine per la notifica del ricorso, quanto piuttosto pone un incombente per la segreteria della Commissione (e non per il ricorrente), […]Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 540Provvedimento: […] Come è noto, l'art. 25, comma 1, del DPR 636/1972, dispone che "Il ricorso alla commissione centrale può essere proposto nel termine di giorni sessanta a decor- rere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla co- municazione del dispositivo della decisione impugnata". […]Leggi di più...
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- art. 25 DPR 636/1972
- 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2004, n. 20358Provvedimento: […] a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 15, comma 3, DPR 636/1972, in quanto il ricorso dell'amministrazione finanziaria alla Commissione Tributaria Centrale censurava puntualmente, anche se in maniera succinta, entrambe le rationes decidendi;Leggi di più...
- ratio decidendi·
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1981, n. 4128Provvedimento: Al termine stabilito dall'art 25 del DPR 26 ottobre 1972 n 636 per il ricorso alla commissione tributaria centrale avverso la decisione della commissione tributaria di secondo grado non e applicabile, qualora si tratti di controversia in materia di imposte dirette, la proroga disposta dal DL 18 dicembre 1972 n 788 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973 n 9) e poi rinnovata dal DL 19 giugno 1974 n 237 (convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974 n 350), poiche tale proroga e stata prevista con esclusivo riferimento alle tasse ed imposte indirette sugli affari, senza che nessuna norma l'abbia estesa alle imposte dirette. ( V 2116/78, mass n 391497).*Leggi di più...
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- proroga ex decreto legge n 788 del 1972