Articolo 39 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 39Articolo 42
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 39-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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