Art. 5. Incompatibilita'
Non possono far parte delle commissioni tributarie, finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel, gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attivita' di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
l) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell' art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 .
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezioni i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.
Nessuno puo' far parte di piu' di una commissione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Non possono far parte delle commissioni tributarie, finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel, gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attivita' di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
l) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell' art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 .
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezioni i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.
Nessuno puo' far parte di piu' di una commissione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."