Art. 11. Giuramento
I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.
Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.
Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il
tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.
Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.
Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il
tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."