Articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 19 bisArticolo 23
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1 dicembre 1994
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24 febbraio 1995
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28 settembre 1995
Art. 20-bis. (Conciliazione).

1. (( Ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui e' ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.)) Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.
2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza gia' fissata. Il provvedimento e' depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalita' indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilita', viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e non e' applicabile il comma 5 del presente articolo.
4-bis. La conciliazione giudiziale non puo' avere luogo successivamente alla prima udienza.
4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 28 settembre 1995
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