Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.
La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado e' stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attivita' da ciascuno portato nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.
Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.
Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.(3)(9) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 7-14 luglio 1982, n. 130 (in G.U. 1a s.s 21.07.1982 n. 199)ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo." --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento." --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ( in G.U. 23/03/1995 n. 69) ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che "L' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972."