Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
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1 gennaio 1973
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15 gennaio 1993
Art. 3. Commissioni tributarie di secondo grado

Le commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia.
Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, composta
ciascuna di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri.
Il presidente della commissione, i presidenti di sezione ed i vice
presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo.
Il presidente della commissione presiede l'unica o la prima sezione.
La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dal consiglio provinciale.
Il consiglio provinciale provvede alle designazioni per un numero triplo di quello dei membri da nominare.
Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza del consiglio provinciale sono effettuate dal consiglio regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dal consiglio provinciale di Trento e dal consiglio provinciale di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dai consigli dei consorzi stessi.
Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della corte di appello.
L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente della corte di appello ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente della corte di appello ed alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.
Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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