Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 13 bisArticolo 16
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30 ottobre 1993
Art. 15. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 (9)(10) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore." --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , come modificato dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che " A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Entrata in vigore il 30 ottobre 1993
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