Art. 8. Commissione tributaria centrale
La commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.
Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
La commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.
Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."