Art. 43. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
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1 gennaio 1973
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15 gennaio 1993
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Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Napoli, sentenza 28/06/2021, n. 6073Provvedimento: N. 18851/2020 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. Nicola Graziano Presidente Dott. Ilaria Grimaldi Giudice Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente SENTENZA definitiva nella causa recante r.g. 18851/2020 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2021, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scaduti in data 21.06.2021 TRA , c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. DI BARTOLO DANIELE, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in VIA CARSO, 21 …Leggi di più...
- art. 16 D.P.R. n. 636/1972·
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- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1339Provvedimento: C.C.66305 E N 6 IO 8 Z 9 1 A / IN NOME DAL P LOTALE0 1 339 02 R / 4 / T N 6 S - 2 -REPUBBLICA ITAL I . B G .R E . .P R L L D I A A L T . D E U D A E B I T S RI TE UPHEMA DI CASSAZIONE N A 1 N E I 3 E T S 1 S R I E . E A N T SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 18833.99 A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3638 Dott. GIOVANNI OLLA PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.18.5.01 Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE OGGETTO: Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 66305SENTENZA N. sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/05/1989, n. 2632Provvedimento: L'art. 43 quinto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, nel prevedere l'applicabilità della disciplina stessa, per le controversie inerenti a Tributi soppressi, solo se già devolute alla Competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale, non innova, per detti Tributi, alle previgenti regole sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e commissioni tributarie, e, pertanto, in tema di IGE in abbonamento, lascia ferma la cognizione del giudice ordinario, contemplata dalla precedente normativa (dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi), quando non si tratti di questioni di estimazione semplice (artt. 52 della …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/1987, n. 1875Provvedimento: La Competenza giurisdizionale delle nuove commissioni tributarie, con riguardo ai Tributi soppressi, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sussiste solo per le controversie che la previgente normativa demandava alle commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Pertanto, in tema d'imposta generale sull'entrata (abolita a partire dall'1 gennaio 1973 con l'art. 90 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'IVA), la suddetta Competenza giurisdizionale va esclusa per le cause che siano diverse da quelle di estimazione semplice circa la cosiddetta IGE in abbonamento, ed ancorché insorgano in via d'opposizione avverso …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/1987, n. 1877Provvedimento: In tema di imposte indirette sugli affari, nella disciplina del contenzioso tributario anteriore alla riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il contribuente aveva la facoltà di adire direttamente il giudice ordinario, nonostante la pregressa o contemporanea presentazione di ricorso alle commissioni tributarie, e l'Esercizio di tale facoltà implicava rinuncia a detto ricorso, con il venir meno della "potestas iudicandi" del giudice speciale e l'improcedibilità del relativo procedimento. Questa situazione, ove verificatasi prima della data di entrata in vigore della citata riforma, non subisce modificazioni per effetto della sopravvenienza della riforma stessa, atteso che la …Leggi di più...
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