Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1982
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 13. Segreterie delle commissioni tributarie

Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarne sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
Ad ogni segreteria e' addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.
Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.
Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.
Presso la commissione centrale e' istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potra' essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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