I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72ª anno di eta':
a) magistrati della corte di cassazione;
b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;
c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;
d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;
e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.
Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.
Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65ª anno d'eta'.
I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.
Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.
Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.
Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."