Versione
1 gennaio 1973
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15 gennaio 1993
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Art. 14. Compensi al personale di segreteria
Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.
Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.
Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.
Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.
Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Commentario • 1
- 1. Circolare del 20/07/1974 n. 11 - Min. Finanze - ContenziosoMin. Finanze · 20 luglio 1974 · 0.57019204
La Ragioneria Generale - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale - con nota n. 192378 del 27 maggio 1974, in risposta al quesito inteso a conoscere se ai componenti ed agli addetti alle segreterie delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, fruenti di assegno perequativo, possano o meno corrispondersi i compensi ed i gettoni di presenza previsti dagli artt. 12 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla disciplina del contenzioso tributario, ha fatto presente quanto segue: "Al riguardo devesi preliminarmente osservare che, a seguiito dei recenti provvedimenti concessivi dell\'assegno perequativo od analoga indennita\' a favore dei dipendenti …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/09/2021, n. 9851Provvedimento: […] (v. art. 14 dPR 636 del 1972). […]Leggi di più...
- art. 86 D.P.R. 602/73·
- soccombenza·
- prescrizione triennale·
- fermo amministrativo·
- impugnabilità preavviso di fermo·
- giurisprudenza Cass. SU 10093/2015·
- chiamata in causa terzo·
- mancata notifica atti prodromici