Articolo 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 13-bis. Personale delle segreterie.

L'impiegato avente qualifica di livello piu' elevato o, a parita' di livello, con maggiore anzianita' nella stessa, e' responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, puo' chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.
Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:
a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;
b) svolgimento delle attivita' concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonche' cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;
c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;
d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;
e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.
Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta.
Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria puo' affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 . ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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