Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
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1 gennaio 1973
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15 gennaio 1993
Art. 7. Composizione delle sezioni

All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.
Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.545 ha disposto (con l'art. 49, commi 1 e 2) che "A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , salvo quanto disposto dal comma 2.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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