Articolo 1 del Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358
Articolo 2
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29 ottobre 1987
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 29 FEBBRAIO 1988, N. 48 .
Entrata in vigore il 29 ottobre 1987
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