Articolo 2 del Decreto 14 settembre 1994, n. 741
Articolo 1Articolo 3
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24 gennaio 1995
Art. 2. 1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1995
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