Articolo 15 - Atti di compartecipazione
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, ogni atto di complicita' di uno dei reati stabiliti in forza della presente Convenzione.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, ogni atto di complicita' di uno dei reati stabiliti in forza della presente Convenzione.