Articolo 7 - Accordo della Legge 17 settembre 2025, n. 139
Articolo 6Articolo 8
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2 ottobre 2025
Articolo 7

Esecuzione delle richieste

1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorita' competente destinataria informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.
Entrata in vigore il 2 ottobre 2025