Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalita' previste all'art. 1 e in conformita' alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte garantira' la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalita' previste all'art. 1 e in conformita' alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte garantira' la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.